É inammissibile il ricorso del titolare di farmacia contro l'atto di revisione della pianta organica del Comune limitrofo alla sua sede
Le uniche ipotesi di ammissibilità riguardano l’autorizzazione del Comune confinante ad ubicare una farmacia a meno di 200 metri di distanza dal proprio esercizio, ovvero a meno di duecento metri dal confine così da comprimere la propria libertà di trasferimento intra-zona
Massima
Farmacia – revisione pianta organica del Comune limitrofo – impugnazione del titolare di sede di diverso Comune confinante – inammissibilità
Il TAR Napoli torna ad occuparsi di una fattispecie tutt’altro che infrequente: l’impugnativa, proposta da un titolare di farmacia, della pianta organica approvata dal Comune confinante rispetto a quello in cui è ubicata la propria sede.
Il principio che va consolidandosi in materia è nel senso dell’inammissibilità dei ricorsi avverso atti programmatori adottati da Comuni diversi da quello di appartenenza dell’esercizio, salvo che l’atto del Comune limitrofo riguardi l’autorizzazione al trasferimento (art. 1, comma 4, l. n. 475/1968) o all’apertura (art. 1, comma 6, l. n. 475/1968) di una farmacia a distanza inferiore a duecento metri dal proprio esercizio.
Nel caso di specie, tuttavia, l’oggetto del contendere era costituito dall’attribuzione di una strada alla farmacia confinante da parte del Comune limitrofo, con conseguente trasferimento in tale area dell’esercizio del titolare contiguo. In un giudizio parallelo era però stato accertato che la strada in questione apparteneva al territorio del Comune confinante; sicché l’impugnativa è stata ritenuta inammissibile dal TAR Napoli.
Nel respingere il ricorso, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui le scelte pianificatorie in materia di farmacie operate da un Comune esplicano effetti esclusivamente nel proprio ambito territoriale e non incidono, se non in via di mero fatto, sulle farmacie ubicate nei Comuni limitrofi. Ne deriva che il farmacista operante in un diverso Comune è, di regola, privo di legittimazione ad impugnare tali atti, in assenza di una violazione della distanza minima legale.
Più di recente, tuttavia, il TAR Perugia, con la sentenza del 19 gennaio 2026, è tornato sul tema, introducendo un significativo elemento di riflessione. In presenza di un’autorizzazione all’apertura di una farmacia ubicata a distanza superiore ai duecento metri dall’esercizio sito nel Comune confinante, ma a soli cinquanta metri dal confine territoriale, il Collegio ha ritenuto di non aderire all’orientamento sopra richiamato, esaminando nel merito la vicenda (pur pervenendo, in concreto, ad una declaratoria di infondatezza del ricorso).
La sfumatura giuridica colta dal TAR Perugia appare di particolare rilievo: l’ubicazione di una farmacia in prossimità del confine, pur non determinando una violazione della distanza minima tra esercizi, è comunque idonea a comprimere la libertà di trasferimento del titolare operante nel Comune limitrofo, il quale resta vincolato, nei propri spostamenti intra-zona, al rispetto della distanza dalla farmacia insediatasi nel Comune vicino.
In tale prospettiva, l’interesse del titolare non sembra più riducibile ad un interesse di mero fatto, ma assume i connotati di un interesse qualificato e differenziato, in quanto incidente concretamente sulle modalità di esercizio dell’attività.
La scelta del TAR Perugia, che valorizza le peculiarità del caso concreto, si segnala per l’acutezza dell’impostazione e contribuisce a riaprire un dibattito giurisprudenziale che presenta tuttora profili non definitivamente consolidati.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Napoli/sentenza del 24 marzo 2026
É inammissibile il ricorso del titolare di farmacia contro l'atto di revisione della pianta organica del Comune limitrofo alla sua sede
Le uniche ipotesi di ammissibilità riguardano l’autorizzazione del Comune confinante ad ubicare una farmacia a meno di 200 metri di distanza dal proprio esercizio, ovvero a meno di duecento metri dal confine così da comprimere la propria libertà di trasferimento intra-zona
Massima
Farmacia – revisione pianta organica del Comune limitrofo – impugnazione del titolare di sede di diverso Comune confinante – inammissibilità
Il TAR Napoli torna ad occuparsi di una fattispecie tutt’altro che infrequente: l’impugnativa, proposta da un titolare di farmacia, della pianta organica approvata dal Comune confinante rispetto a quello in cui è ubicata la propria sede.
Il principio che va consolidandosi in materia è nel senso dell’inammissibilità dei ricorsi avverso atti programmatori adottati da Comuni diversi da quello di appartenenza dell’esercizio, salvo che l’atto del Comune limitrofo riguardi l’autorizzazione al trasferimento (art. 1, comma 4, l. n. 475/1968) o all’apertura (art. 1, comma 6, l. n. 475/1968) di una farmacia a distanza inferiore a duecento metri dal proprio esercizio.
Nel caso di specie, tuttavia, l’oggetto del contendere era costituito dall’attribuzione di una strada alla farmacia confinante da parte del Comune limitrofo, con conseguente trasferimento in tale area dell’esercizio del titolare contiguo. In un giudizio parallelo era però stato accertato che la strada in questione apparteneva al territorio del Comune confinante; sicché l’impugnativa è stata ritenuta inammissibile dal TAR Napoli.
Nel respingere il ricorso, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui le scelte pianificatorie in materia di farmacie operate da un Comune esplicano effetti esclusivamente nel proprio ambito territoriale e non incidono, se non in via di mero fatto, sulle farmacie ubicate nei Comuni limitrofi. Ne deriva che il farmacista operante in un diverso Comune è, di regola, privo di legittimazione ad impugnare tali atti, in assenza di una violazione della distanza minima legale.
Tale principio è stato recentemente condiviso anche dal TAR Ancona (sentenze del 21 giugno 2024 e del 29 aprile 2025) nonché dal Consiglio di Stato (sentenza del 20 ottobre 2025), a conferma di un orientamento che, allo stato, appare largamente maggioritario.
Più di recente, tuttavia, il TAR Perugia, con la sentenza del 19 gennaio 2026, è tornato sul tema, introducendo un significativo elemento di riflessione. In presenza di un’autorizzazione all’apertura di una farmacia ubicata a distanza superiore ai duecento metri dall’esercizio sito nel Comune confinante, ma a soli cinquanta metri dal confine territoriale, il Collegio ha ritenuto di non aderire all’orientamento sopra richiamato, esaminando nel merito la vicenda (pur pervenendo, in concreto, ad una declaratoria di infondatezza del ricorso).
La sfumatura giuridica colta dal TAR Perugia appare di particolare rilievo: l’ubicazione di una farmacia in prossimità del confine, pur non determinando una violazione della distanza minima tra esercizi, è comunque idonea a comprimere la libertà di trasferimento del titolare operante nel Comune limitrofo, il quale resta vincolato, nei propri spostamenti intra-zona, al rispetto della distanza dalla farmacia insediatasi nel Comune vicino.
In tale prospettiva, l’interesse del titolare non sembra più riducibile ad un interesse di mero fatto, ma assume i connotati di un interesse qualificato e differenziato, in quanto incidente concretamente sulle modalità di esercizio dell’attività.
La scelta del TAR Perugia, che valorizza le peculiarità del caso concreto, si segnala per l’acutezza dell’impostazione e contribuisce a riaprire un dibattito giurisprudenziale che presenta tuttora profili non definitivamente consolidati.
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