Giovedì, 30 Ottobre 2025
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L'atto revisionale della pianta organica farmaceutica quando modifica le zone delle farmacie rispetto al biennio precedente deve sempre contenere la motivazione delle scelte effettuate, risultando sennò arbitraria la decisione di cambiare i perimetri delle sedi
L'art. 2 comma 2 della legge n. 475/1968 prevede di revisionare ogni due anni il numero delle farmacie, ma non prevede la revisione biennale della zonizzazione, ergo è legittimo che un Comune non approvi la pianta organica per quattro bienni di fila, dal 2012 al 2020
La localizzazione delle sedi già istituite, poste a concorso e non ancora assegnate può sempre essere modificata dal Comune mediante un atto della Giunta comunale.
In caso di calo demografico nel Comune con perdita del quorum della farmacia istituita e posta a concorso, è facoltativa e non obbligatoria la soppressione della stessa, durante lo svolgimento del concorso, da parte del Comune
Una volta impugnata una pianta organica occorre impugnare, a pena di inammissibilità del ricorso, tutte quelle che le succedono nelle more della conclusione del giudizio, anche se sono identiche nel loro contenuto alla prima già impugnata.
Per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento all'interno della stessa zona non va chiesto il parere all'Ordine dei Farmacisti
In una sentenza sintetica, ma estremamente puntuale, il Consiglio di Stato indica i diversi presupposti per le differenti procedure di decentramento mediante revisione della pianta organica (art. 5 comma 1 l. n. 362/1991) e decentramento mediante trasferimento a domanda della farmacia (art. 5 comma 2 l. n. 362/1991)
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2025 il testo della nuova Convenzione
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