E' inammissibile il ricorso del titolare di farmacia contro l'istituzione di una nuova sede, da parte del Comune confinante, a cinquecento metri dal proprio esercizio
Il TAR Catania conferma la giurisprudenza in via di consolidamento: il ricorso contro l'istituzione della nuova sede farmaceutica, da parte del Comune confinante, è inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse
Massima
Farmacia – istituzione di nuova sede – Comune confinante – inammissibilità – difetto di legittimazione e di interesse – ininfluenza rispetto alla perimetrazione
* al termine della pagina di commento è possibile, previa registrazione, accedere al testo della sentenza.
La giurisprudenza in materia di ricorsi avverso sedi istituite nel Comune confinante va consolidandosi nel senso della loro inammissibilità.
In questo caso a ricorrere è un titolare che impugna l'atto con cui il Comune limitrofo istituisce una nuova sede e la alloca a circa cinquecento metri di distanza dalla propria farmacia; tale esigua distanza arrecherebbe un grave pregiudizio economico a causa dello sviamento della clientela, compromettendo la redditività della sua attività.
Nel ricorso viene contestata la mancanza di motivazione, trattandosi di una farmacia istituita facoltativamente con i cd. “resti” della popolazione, oltre a lamentare l'inutilità di tale ulteriore presidio, essendovi già un'ottima copertura assistenziale.
Il TAR, tuttavia, respinge il ricorso dichiarandolo inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse.
La sentenza richiama in primo luogo il precedente conforme del TAR Ancona, del 29 aprile 2025 (vedi commento), secondo cui l'unico motivo di impugnativa ammissibile, in caso di atti adottati dal Comune confinante, riguarda la violazione della distanza minima dei 200 metri tra farmacie.
Al riguardo il Collegio rileva che la giurisprudenza riconosce la legittimazione e l’interesse a ricorrere del titolare di una farmacia quando viene istituita una nuova sede nel proprio Comune, in quanto la modifica della pianta organica comunale, va ad incidere direttamente sulla sfera giuridica delle farmacie già operative, modificando la perimetrazione della loro zona di competenza ed alterando il bacino d’utenza legalmente definito, oltre che inserendo un ulteriore concorrente nel contesto territoriale.
Tale fattispecie però non ricorre nel caso di istituzione di una nuova sede nel Comune confinante, in quanto la pianificazione territoriale delle farmacie avviene su base strettamente comunale; la normativa vigente assegna tale compito ad ogni Comune che, nel determinarsi, deve fare affidamento soltanto sui dati che riguardano il proprio territorio, senza alcuna considerazione per l'assistenza fornita nei Comuni limitrofi. Il Comune, in buona sostanza, deve utilizzare i soli parametri demografici e topografici che lo riguardano.
La pronuncia respinge la tesi del titolare ricorrente, secondo cui tale nuova istituzione, a causa della vicinanza geografica, determina un consistente sviamento di clientela: a tal riguardo il pregiudizio si configura come una conseguenza puramente economica e fattuale, riconducibile all'ordinaria dinamica concorrenziale del mercato; secondo il TAR in tali casi l'interesse fatto valere in giudizio si configura come di mero fatto, come tale privo di tutela in sede di giudizio amministrativo di legittimità.
Il Collegio rammenta che l'ordinamento non riconosce al farmacista zone di esclusiva commerciale e che, anzi, la normativa riconosce al cittadino la libera scelta della farmacia (art. 15 della legge 475/1968); la possibilità che i cittadini di un Comune si rechino per l'approvvigionamento di farmaci nella farmacia del Comune confinante è dunque del tutto fisiologica, giacché attiene alla libertà di scelta.
I principi contenuti nella presente sentenza del TAR Catania si rinvengono anche nelle recenti pronunce del TAR Napoli del 24 marzo 2026 (vedi commento), oltre che del Consiglio di Stato del 20 ottobre 2025 (vedi commento) e del TAR Ancona del 21 giugno 2024 (vedi commento).
Un possibile elemento di valutazione da parte del Giudice amministrativo, che potrebbe aprire possibilità di fessurazione in un orientamento che va consolidandosi, potrebbe ricorrere non già nel caso di mera istituzione di sede, bensì nel caso di autorizzazione all'apertura della nuova farmacia, da parte del Comune confinante, ad una distanza inferiore ai 200 metri dal limite della propria sede. In tali casi, non vi è una violazione delle norme sul limite distanziale tra farmacie, bensì una limitazione della possibilità di futuro trasferimento intra-sede. Una volta che la farmacia del diverso Comune sia stata autorizzata ad insediarsi a meno di 200 metri dal confine della propia zona, non diventa più possibile il libero trasferimento all'interno della stessa, perchè dovrà osservarsi la distanza minima dei 200 metri da quella insediatasi. In un caso come questo il TAR Perugia nella sentenza del 19 gennaio 2026 ha ritenuto ammissibile il ricorso proposto contro l'autorizzazione all'apertura rilasciata dal Comune limitrofo, salvo però respingerlo nel merito (vedi commento).
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Catania/sentenza dell'1 giugno 2026
E' inammissibile il ricorso del titolare di farmacia contro l'istituzione di una nuova sede, da parte del Comune confinante, a cinquecento metri dal proprio esercizio
Il TAR Catania conferma la giurisprudenza in via di consolidamento: il ricorso contro l'istituzione della nuova sede farmaceutica, da parte del Comune confinante, è inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse
Massima
Farmacia – istituzione di nuova sede – Comune confinante – inammissibilità – difetto di legittimazione e di interesse – ininfluenza rispetto alla perimetrazione
* al termine della pagina di commento è possibile, previa registrazione, accedere al testo della sentenza.
La giurisprudenza in materia di ricorsi avverso sedi istituite nel Comune confinante va consolidandosi nel senso della loro inammissibilità.
In questo caso a ricorrere è un titolare che impugna l'atto con cui il Comune limitrofo istituisce una nuova sede e la alloca a circa cinquecento metri di distanza dalla propria farmacia; tale esigua distanza arrecherebbe un grave pregiudizio economico a causa dello sviamento della clientela, compromettendo la redditività della sua attività.
Nel ricorso viene contestata la mancanza di motivazione, trattandosi di una farmacia istituita facoltativamente con i cd. “resti” della popolazione, oltre a lamentare l'inutilità di tale ulteriore presidio, essendovi già un'ottima copertura assistenziale.
Il TAR, tuttavia, respinge il ricorso dichiarandolo inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse.
La sentenza richiama in primo luogo il precedente conforme del TAR Ancona, del 29 aprile 2025 (vedi commento), secondo cui l'unico motivo di impugnativa ammissibile, in caso di atti adottati dal Comune confinante, riguarda la violazione della distanza minima dei 200 metri tra farmacie.
Al riguardo il Collegio rileva che la giurisprudenza riconosce la legittimazione e l’interesse a ricorrere del titolare di una farmacia quando viene istituita una nuova sede nel proprio Comune, in quanto la modifica della pianta organica comunale, va ad incidere direttamente sulla sfera giuridica delle farmacie già operative, modificando la perimetrazione della loro zona di competenza ed alterando il bacino d’utenza legalmente definito, oltre che inserendo un ulteriore concorrente nel contesto territoriale.
Tale fattispecie però non ricorre nel caso di istituzione di una nuova sede nel Comune confinante, in quanto la pianificazione territoriale delle farmacie avviene su base strettamente comunale; la normativa vigente assegna tale compito ad ogni Comune che, nel determinarsi, deve fare affidamento soltanto sui dati che riguardano il proprio territorio, senza alcuna considerazione per l'assistenza fornita nei Comuni limitrofi. Il Comune, in buona sostanza, deve utilizzare i soli parametri demografici e topografici che lo riguardano.
La pronuncia respinge la tesi del titolare ricorrente, secondo cui tale nuova istituzione, a causa della vicinanza geografica, determina un consistente sviamento di clientela: a tal riguardo il pregiudizio si configura come una conseguenza puramente economica e fattuale, riconducibile all'ordinaria dinamica concorrenziale del mercato; secondo il TAR in tali casi l'interesse fatto valere in giudizio si configura come di mero fatto, come tale privo di tutela in sede di giudizio amministrativo di legittimità.
Il Collegio rammenta che l'ordinamento non riconosce al farmacista zone di esclusiva commerciale e che, anzi, la normativa riconosce al cittadino la libera scelta della farmacia (art. 15 della legge 475/1968); la possibilità che i cittadini di un Comune si rechino per l'approvvigionamento di farmaci nella farmacia del Comune confinante è dunque del tutto fisiologica, giacché attiene alla libertà di scelta.
I principi contenuti nella presente sentenza del TAR Catania si rinvengono anche nelle recenti pronunce del TAR Napoli del 24 marzo 2026 (vedi commento), oltre che del Consiglio di Stato del 20 ottobre 2025 (vedi commento) e del TAR Ancona del 21 giugno 2024 (vedi commento).
Un possibile elemento di valutazione da parte del Giudice amministrativo, che potrebbe aprire possibilità di fessurazione in un orientamento che va consolidandosi, potrebbe ricorrere non già nel caso di mera istituzione di sede, bensì nel caso di autorizzazione all'apertura della nuova farmacia, da parte del Comune confinante, ad una distanza inferiore ai 200 metri dal limite della propria sede. In tali casi, non vi è una violazione delle norme sul limite distanziale tra farmacie, bensì una limitazione della possibilità di futuro trasferimento intra-sede. Una volta che la farmacia del diverso Comune sia stata autorizzata ad insediarsi a meno di 200 metri dal confine della propia zona, non diventa più possibile il libero trasferimento all'interno della stessa, perchè dovrà osservarsi la distanza minima dei 200 metri da quella insediatasi. In un caso come questo il TAR Perugia nella sentenza del 19 gennaio 2026 ha ritenuto ammissibile il ricorso proposto contro l'autorizzazione all'apertura rilasciata dal Comune limitrofo, salvo però respingerlo nel merito (vedi commento).
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