Mercoledì, 18 Giugno 2025
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Una sede farmaceutica soprannumeraria per perdita del quorum e vacante che con l'atto di revisione della pianta organica venga confermata ed assegnata ad un titolare di farmacia soprannumeraria di un Comune con meno di 6.600 abitanti, non può più essere soppressa
La distanza minima dei duecento metri tra due farmacie va misurata secondo criteri che assicurano assoluta sicurezza nella deambulazione e, quindi, secondo le norme applicabili ai pedoni e prescritte dal codice della strada. Ad ogni modo, se il rispetto della distanza minima dovesse pregiudicare l'assistenza farmaceutica, i 200 metri sono derogabili
La intervenuta disattivazione da parte del gestore dell'indirizzo pec indicato nella domanda di partecipazione al concorso e la conseguente omessa risposta all'interpello con esclusione dalla graduatoria non è scusabile giacché è dipesa dalla negligenza della concorrente che non ne ha monitorato il funzionamento o, comunque, dalla violazione del principio di autoresponsabilità
Non viola il principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione il concomitante ruolo, svolto dal Comune, sia di ente competente all'adozione delle piante organiche farmaceutiche che di gestore delle farmacie acquisite mediante prelazione
Per la variazione di tipo IA contestuale in grouping di 130 medicinali non va pagato un unico diritto di tariffa fissa per tutti, bensì un diritto di tariffa fissa per ognuno dei 130 medicinali per cui va effettuata la variazione, a meno che non si provi l'identità assoluta di tutte le variazioni richieste
Se l'Amministrazione verifica che, a causa della “difficoltà” di reperire locali per l'apertura la sede posta a concorso rimane sulla carta, correttamente procede alla riperimetrazione, non essendo “l'impossibilità” di reperire i locali l'unico presupposto per modificare la zona originariamente assegnata
Secondo il TAR una farmacia rurale non può ottenere il riassorbimento ex art. 104 comma 2 del r.d. n. 1265/1934, ma la vera domanda è: questa norma è ancora applicabile?
La decisione in pianta organica farmaceutica di non modificare una zona avente circa ottocento abitanti non può ritenersi illogica se si considera sia la posizione della farmacia, posta su un importante asse viario e nelle vicinanze del Policlinico, sia anche la libertà di scelta dei cittadini
L'ampliamento della farmacia mediante annessione di altri locali non rileva ai fini del rispetto della distanza dei duecento metri se l'ingresso al pubblico rimane inalterato ed i nuovi locali sono utilizzati in parte come vetrine espositive ed in parte per l'accesso di carico/scarico dei fornitori
Approfondimenti
Tra due interpretazioni relative all'indicazione di una zona non perimetrata va privilegiata quella che assegna alla farmacia un bacino più ampio
L'atto che istituisce una farmacia e si limita ad individuare la zona mediante un richiamo al nominativo di una contrada accompagnato dall'indicazione precisa di una strada, ai fini dell'apertura della farmacia va interpretato a favore dell'ambito territoriale più ampio rispetto a quello estremamente più ridotto