Mercoledì, 18 Giugno 2025
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In una decisione connotata dalla discrezionalità tecnica, come quella dell'AIFA di modificare un'AIC eliminando alcune indicazioni terapeutiche, il Giudice non “deduce” ma “valuta” se la decisione rientri nella gamma delle azioni più plausibili in base alle scienze rilevanti ed agli elementi del caso concreto
Nella fase cautelare, in caso di riduzione della propria zona a seguito di una riperimetrazione, non basta invocare un danno patrimoniale (essendo esso ristorabile in sede di merito), risultando preminente, nella comparazione dei diversi interessi, quello pubblico alla maggiore accessibilità del servizio farmaceutico su quello soltanto economico del ricorrente
Ai fini della loro equivalenza terapeutica e, quindi, del loro inserimento in lista di trasparenza, è irrilevante la diversità tra due farmaci del solo device (erogatore classico per l'uno ed erogatore Autohaler per l'altro)
In caso di difficoltà nel reperire di locali per l'apertura della farmacia, essendo la zona ubicata in una periferia caratterizzata da abitati sparsi e stagionali, legittimamente il Comune procede a revisionare la pianta organica ponendo il confine tra le sedi più a ridosso della zona densamente abitata
Una differenza di device riguardante la circostanza che il farmaco sia contenuto in una siringa già pronta all'uso ovvero da comporre è del tutto ininfluente per la verifica di efficacia terapeutica di due medicinali ai fini dell'inserimento in lista di trasparenza
Qualora venga avviato un procedimento disciplinare a carico di un farmacista sulla base di una denuncia da cui è scaturito un verbale di accertamento di infrazioni da parte dei NAS, al farmacista spetta ottenere copia della denuncia, con oscuramento dei dati personali del denunciante, al fine di tutelare il proprio diritto di difesa
L'utilizzo del Fentanest, limitato dalla legge alle strutture ospedaliere, in mancanza di normativa che individui nello specifico una definizione di “struttura assimilabile all'ambiente ospedaliero”, può consentirsi soltanto a strutture provviste del cd. “blocco operatorio”
Il Comune che per l'istituzione delle sedi farmaceutiche utilizzi il dato ISTAT 2010 in luogo dei dati (attestanti una popolazione inferiore) del censimento del 2011, con l'effetto di istituire una farmacia in più, ha l'onere di motivare le ragioni per cui ha privilegiato i dati ISTAT
Va riconosciuta all'Ordine dei farmacisti la legittimazione ad agire contro la determina regionale che, in contrasto con la pianta organica legittima, riduce le sedi farmaceutiche poste a concorso.
In presenza di una prescrizione regionale secondo cui dopo l'approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso non è più possibile ridurre il numero delle sedi disponibili, è illegittimo l'atto regionale con cui è eliminata una farmacia a fronte dell'avvenuta approvazione della graduatoria.
Approfondimenti
Perde la sede vinta nel concorso straordinario la concorrente che abbia ceduto nei dieci anni precedenti le sue quote di una s.n.c. titolare di farmacia
La vincitrice del concorso straordinario subisce legittimamente la revoca dall’assegnazione della sede vinta ove risulti che nei dieci anni precedenti all’assegnazione abbia ceduto al socio le proprie quote di una s.n.c. titolare di farmacia; ciò in quanto la cessione di quote nella società di persone è assimilabile alla cessione di titolarità della sede farmaceutica