Giovedì, 1 Maggio 2025
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L'istituzione di una farmacia sulla base del solo criterio della distanza ex art. 104 TULS presuppone l'accesso disagevole alle farmacie già operative, che non ricorre quando vi sono collegamenti di trasporto pubblico regolari, strada ben manutenuta, mancanza di barriere architettoniche e numero irrisorio di case sparse in prossimità della frazione rurale
Il criterio da utilizzarsi per la misurazione della distanza tra la farmacia istituita in un centro commerciale ex art. 1 bis l. n. 475/1968 e la farmacia più vicina è quello del percorso pedonale più breve e non già quello del percorso stradale, da intendersi il primo come quello ordinariamente percorribile dai pedoni senza obbligatoria osservanza degli attraversamenti segnalati
Non può essere accolta la richiesta di risarcimento danni, conseguente all'annullamento con sentenza dell'inserimento di un farmaco in lista di trasparenza, qualora tenuto conto dell'incertezza delle regole da applicare e dei contrasti giurisprudenziali, non sia ravvisabile una condotta dell'AIFA negligente e/o colposa
Il legale rappresentante di una società che produce e distribuisce all'ingrosso gas medicinali, in possesso del titolo di personale qualificato ex art. 52 d. lgs . 219/2006 (valido per la produzione), non può ricoprire anche l'incarico di responsabile per il deposito della distribuzione all'ingrosso se non ha pure tutti i requisiti previsti dall'art. 101 comma 2 bis del d. lgs. n. 219/2006
L'inserimento di un farmaco in lista di trasparenza non può impedire all'azienda farmaceutica titolare dell'AIC di continuare ad optare per il payback, tenuto conto che il quadro normativo ne prevede la decadenza soltanto per la mancata corresponsione nei termini delle somme dovute
L'atto che istituisce una farmacia e si limita ad individuare la zona mediante un richiamo al nominativo di una contrada accompagnato dall'indicazione precisa di una strada, ai fini dell'apertura della farmacia va interpretato a favore dell'ambito territoriale più ampio rispetto a quello estremamente più ridotto
Una sede farmaceutica soprannumeraria per perdita del quorum e vacante che con l'atto di revisione della pianta organica venga confermata ed assegnata ad un titolare di farmacia soprannumeraria di un Comune con meno di 6.600 abitanti, non può più essere soppressa
La distanza minima dei duecento metri tra due farmacie va misurata secondo criteri che assicurano assoluta sicurezza nella deambulazione e, quindi, secondo le norme applicabili ai pedoni e prescritte dal codice della strada. Ad ogni modo, se il rispetto della distanza minima dovesse pregiudicare l'assistenza farmaceutica, i 200 metri sono derogabili
La intervenuta disattivazione da parte del gestore dell'indirizzo pec indicato nella domanda di partecipazione al concorso e la conseguente omessa risposta all'interpello con esclusione dalla graduatoria non è scusabile giacché è dipesa dalla negligenza della concorrente che non ne ha monitorato il funzionamento o, comunque, dalla violazione del principio di autoresponsabilità
Approfondimenti
Zona della farmacia: tra l'indicazione contenuta nella delibera istitutiva e quella contenuta nel bando di concorso, prevale la seconda
Il contrasto tra l'indicazione della zona di una farmacia, evasiva nella delibera comunale di istituzione e più precisa mediante perimetro stradale nel bando di concorso, va risolto a favore di quest'ultima