Mercoledì, 18 Giugno 2025
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Si applica anche alle farmacie la legge n. 94/2009 che autorizza il Sindaco ad ordinare il ripristino immediato dello stato dei luoghi e la chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni nei casi in cui a fini di commercio sia stato occupato il suolo pubblico
Gli effetti dell'annullamento giurisdizionale di una delibera consigliare di riperimetrazione per assenza di locali, consistenti nella chiusura della farmacia aperta nella zona assegnata mediante la delibera annullata, non vanno sospesi nell'efficacia ove il servizio ai cittadini sia comunque garantito dalle plurime farmacie limitrofe a quella chiusa
L'impugnativa della precedente revisione di pianta organica, ancora in attesa di giudizio, non esime il ricorrente dall'impugnare anche la nuova revisione identica nei contenuti a quella del biennio che l'ha preceduta atteso che ogni atto revisionale è autonomo rispetto al precedente
Va accolto il ricorso avverso il silenzio inadempimento del Comune che, destinatario di un'istanza di trasferimento della farmacia ex art. 5 comma 2 della l. n. 362/1991, rimanga inerte e non si pronunci pur avendone l'obbligo
L'annullamento giurisdizionale per incompetenza della delibera di Giunta comunale di riperimetrazione per mancanza di locali, impone al Consiglio comunale una nuova istruttoria attualizzata, sicché va annullata la delibera consigliare che si limiti a confermare le decisioni assunte dalla Giunta senza alcun previo aggiornamento istruttorio
E' dalla soglia di ingresso della farmacia e non dal punto di accesso dell'area condominiale in cui si trova la farmacia che va presa la misura relativa alla distanza minima dei duecento metri.
L'assegnatario della sede farmaceutica è assolutamente libero di scegliere la strada in cui collocare la propria farmacia all'interno della propria zona, avendo come unico limite il rispetto della distanza dei 200 metri dalle altre farmacie
Va respinta la richiesta di sospensione dell'efficacia della pianta organica chiesta a causa del secondo atto di proroga di 180 giorni concesso per l'apertura della farmacia limitrofa se non ci fu richiesta di sospensione cautelare in relazione al primo atto di proroga
L'impiego dei farmaci nella pratica medica si deve sempre uniformare al principio dell'appropriatezza al fine di conciliare la salvaguardia del massimo livello assistenziale con il corretto impiego delle risorse finanziarie
La ratio della legge n. 27/2012 è chiara: nel caso di doppia assegnazione a seguito della contemporanea partecipazione a due diversi concorsi regionali, occorre scegliere tra le due sedi assegnate, anche nel caso in cui l'assegnatario sia soltanto uno dei componenti dell'associazione partecipante
Approfondimenti
La distanza minima di 3.000 metri ex R.D. n. 1265/1934 è derogabile se una frazione rurale necessita di assistenza farmaceutica
E' legittimo istituire una farmacia a 2.240 metri di distanza dalla farmacia più vicina, in deroga al limite minimo dei 3.000 metri indicato dal R.D. n. 1265/1934, qualora risulti necessario assicurare assistenza farmaceutica ad una frazione rurale che versa in situazioni ambientali, topografiche e di viabilità tali da richiedere un presidio farmaceutico in loco