Mercoledì, 18 Giugno 2025
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In attesa di un importante futuro pronunciamento della Corte di Giustizia
Fermo restando che la conferma della farmacia succursale è atto discrezionale che però richiede adeguata motivazione, ove cambi il numero delle sedi in pianta organica e venga aperta una nuova farmacia avente la zona più vicina alla stazione di cura, l’Amministrazione ha l’obbligo di bandire un nuovo concorso per l’attribuzione della succursale
È corretto l’operato del Comune che, a fronte della certificazione di parte relativa alla mancanza di locali idonei per l’apertura della farmacia ed a seguito di verifica dei propri uffici, acconsente alla ridefinizione della zona in maniera da ricomprendervi una strada in cui sono disponibili locali idonei.
La clausola della documentazione di gara e del contratto dell’appalto pubblico per la fornitura di un medicinale di fascia C che subordini la revisione prezzi all’aumento del prezzo del farmaco concordato con AIFA, non consente alcuna revisione all’infuori di tale specifica fattispecie
Se una pluralità di titolari impugna mediante ricorso collettivo una pianta organica che non ha istituito una nuova sede, ma ha soltanto rideterminato le zone, il ricorso collettivo è inammissibile per conflitto di interessi atteso che gli interessi fatti valere non sono omogenei, ma si pongono gli uni in contrasto con gli altri.
L’inammissibilità del ricorso collettivo dei titolari di farmacia è ravvisabile anche qualora l’impugnativa in corso di causa venga circoscritta alle modifiche apportate ad una sola sede farmaceutica, giacché in tal caso è impossibile l’annullamento parziale di una pianta organica farmaceutica, non potendosi ammettere la sopravvivenza di un provvedimento “monco”
Anche a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 20 della legge n. 118/2022, rimane devoluta al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, la controversia relativa alle procedure per l’affidamento dell’incarico di direzione di struttura complessa
Di fronte ad un’istanza di riperimetrazione della zona per assenza di locali idonei, corredata da relazione tecnica attestante tale assenza, ove venga prodotta una controperizia attestante il contrario da parte del titolare limitrofo, il Comune deve procedere ad effettuare un’istruttoria autonoma terza ed imparziale e non basarsi sulla perizia di una delle due parti
È illegittima la decisione dell’AIFA di applicare alla titolare di AIC la quota di spettanza del 58,65%, invece di quella del 66,65%, per un medicinale in fascia A non inserito in lista di trasparenza, dovendosi applicare tale percentuale più bassa soltanto ai farmaci equivalenti che vengano inseriti in lista di trasparenza
Ai fini del calcolo del fatturato SSN rilevante in materia di sconto per l’anno 2018 ex art. 1 comma 40 della legge n. 662/1996 in Piemonte non si deve tener conto degli importi dei ticket e di quelli relativi agli sconti incondizionati imposti dalla legge, dovendosi viceversa includere sia gli importi svolti dalle farmacie convenzionate per l’attività di DPC, sia quelli per la cessione dei prodotti di assistenza integrativa per diabetici
È ammissibile il ricorso proposto da Federfarma Piemonte, sia perché per le articolazioni locali delle associazioni nazionali sono dotate di autonoma legittimazione processuale, sia perché nel caso di specie non vi sono conflitti di interesse interni all’associazione
Approfondimenti
Lista di trasparenza: è corretto il criterio della bioequivalenza per l’inserimento di oppiacei per la terapia del dolore
Anche nel caso di medicinali oppioidi per la terapia del dolore rientranti nell’elenco di cui alla sezione D dell’allegato III bis della tabella medicinale ex art. 14 del D.P.R. 309/1990 il criterio della bioequivalenza deve ritenersi valido e sufficiente ai fini della loro inclusione nella lista di trasparenza, non essendo necessaria un’analisi concreta e specifica atta a dare prova positiva dell’equivalenza terapeutica