Martedì, 17 Giugno 2025
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Incorre nella causa di esclusione di cui all’art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968 e quindi viene escluso dal concorso straordinario il farmacista che abbia ceduto nei dieci anni precedenti alla sorella socia la propria quota di una s.n.c. titolare di farmacia urbana, a nulla rilevando la circostanza che tale farmacia in precedenza era stata acquistata e quindi non era stata ottenuta mediante concorso
Incorre nella causa di esclusione di cui all’art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968 e quindi viene escluso dal concorso straordinario il farmacista accomandante che nei dieci anni precedenti abbia ceduto ad un famigliare la propria quota di partecipazione minoritaria ad una s.a.s. titolare di farmacia urbana, a nulla rilevando la circostanza che tale farmacia in precedenza era stata acquistata e quindi non era stata ottenuta mediante concorso
Nonostante l’applicazione dei principi generali comporti l’esclusione dal concorso straordinario del farmacista che abbia ceduto nei dieci anni precedenti la propria quota della società di persone intestataria della farmacia, tuttavia nel caso di cessione di quota di una s.a.s. titolare di farmacia rurale sussidiata, non deve disporsi l’esclusione atteso che la trascurabile significatività economica di tali vicende circolatorie esclude il carattere speculativo della cessione
Se poco prima del rilascio dell’autorizzazione al trasferimento della farmacia vengono cambiati i percorsi pedonali, facendo venir meno il rispetto della distanza minima dei 200 metri (su cui vi era già stata istruttoria comunale favorevole), illegittimamente il Comune tiene fermi i dati dell’istruttoria positiva. L’Amministrazione, infatti, non deve considerare la situazione esistente al momento della domanda e dell’istruttoria, bensì quella esistente al momento in cui l’atto finale viene adottato.
Poiché la tutela della salute pubblica è preminente rispetto a considerazioni di ordine economico, correttamente la Commissione, nel rispetto del principio di precauzione, sospende l'AIC di un medicinale giacché il rapporto rischio/beneficio non può considerarsi favorevole
L’AIFA aggiorna il Prontuario della continuità assistenziale ospedale – territorio (PHT)
Il farmacista rurale, in quanto tale, non ha alcuna possibilità di trasferirsi dalla zona in cui opera, al punto che, essendo scaduto il termine biennale per l’approvazione della pianta organica, è inammissibile il suo ricorso avverso il diniego sindacale di tale approvazione.
Sono illegittimi i commi 1 e 2 della legge n. 449/1997 che, in relazione al regime della determinazione dei prezzi medi dei farmaci, hanno la finalità di vanificare gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato n. 118/1997 e di impedire, quindi, alle aziende farmaceutiche le conseguenti azioni per il risarcimento del danno.
La decisione di AIFA, di escludere il payback per i farmaci inseriti nelle liste di trasparenza, è illegittima in quanto priva di base normativa e contraria peraltro al dato testuale dell’art. 1 comma 796 della legge n. 296/2006.
Approfondimenti
In caso di conferma della pianta organica il Comune non deve chiedere i pareri ad ASL e Ordine dei farmacisti
Nel procedimento di revisione della pianta organica si può prescindere dalla richiesta dei pareri di ASL e Ordine dei farmacisti ove venga confermata la pianta organica vigente, essendone prevista la richiesta dall’art. 2 comma 1 della l. n. 475/1968 nel caso di istituzione di nuove sedi.
L’istituto del riassorbimento delle farmacie aperte sulla base del solo criterio della distanza nel numero complessivo delle farmacie spettanti al Comune fino a 12.500 abitanti non si applica alle farmacie rurali istituite con il criterio topografico.
Il criterio della distanza dei tremila metri può essere derogato in diminuzione per particolari esigenze legate all’effettività dell’assistenza farmaceutica.