Mercoledì, 30 Aprile 2025
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L’AIFA aggiorna il Prontuario della continuità assistenziale ospedale – territorio (PHT)
Il farmacista rurale, in quanto tale, non ha alcuna possibilità di trasferirsi dalla zona in cui opera, al punto che, essendo scaduto il termine biennale per l’approvazione della pianta organica, è inammissibile il suo ricorso avverso il diniego sindacale di tale approvazione.
Sono illegittimi i commi 1 e 2 della legge n. 449/1997 che, in relazione al regime della determinazione dei prezzi medi dei farmaci, hanno la finalità di vanificare gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato n. 118/1997 e di impedire, quindi, alle aziende farmaceutiche le conseguenti azioni per il risarcimento del danno.
La decisione di AIFA, di escludere il payback per i farmaci inseriti nelle liste di trasparenza, è illegittima in quanto priva di base normativa e contraria peraltro al dato testuale dell’art. 1 comma 796 della legge n. 296/2006.
È ammissibile l’istanza di accesso agli atti, inoltrata dalla titolare dell’originator, volta ad ottenere, per una futura richiesta di danni per violazione del diritto di esclusiva, copia delle fatture emesse da un ente che abbia aggiudicato una gara per la fornitura di medicinali alla società che commercializza il farmaco equivalente; le fatture emesse, infatti, non rientrano tra gli atti soggetti a riservatezza.
In materia di dispensari farmaceutici la competenza a provvedere spetta per principio generale alla Giunta comunale in tutti quei casi in cui la legge regionale non attribuisca la competenza ad altro organo ma si limiti ad attribuire ai Comuni l’adozione degli atti
Premesso che spetta al Comune pronunciarsi sulle istanze di decentramento ex art. 5 della legge n. 362/1991, è viziato da incompetenza il provvedimento del Sindaco che, sostituendosi al dirigente responsabile, si pronuncia su tale istanza rigettandola
L’istanza di trasferimento ex art. 5 della legge n. 362/1991 non può trovare il suo fondamento nell’asserita mancanza di locali disponibili all’interno della zona di pertinenza.
Il Comune non deve limitare la propria istruttoria all’acquisizione di dichiarazioni giurate del titolare di farmacia in merito alla mancanza di locali disponibili, ma deve comunque procedere a verificare autonomamente tale asserita indisponibilità.
Ai fini dell’acquisizione dei pareri obbligatori da parte di ASL ed Ordine provinciale dei farmacisti, occorre che tali enti siano messi concretamente in condizione di pronunciarsi.
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