Martedì, 17 Giugno 2025
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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la determina AIFA n. 95/2024 che sostituisce la determina del 25 agosto 2011 così come integrata dalla determina DG/512/2019 del 12 marzo 2019 e dalla determina DG/880/2021 del 19 luglio 2021
Il Giudice amministrativo non ha giurisdizione riguardo alle impugnazioni dei bandi per l’attribuzione di incarichi dirigenziali nel settore sanitario, tenuto conto che la sua giurisdizione è riservata alle procedure concorsuali per l’assunzione tecnicamente intese
La Regione Umbria accelera sul deblistering prevedendo remunerazioni a carico della Regione per l'attività di servizio di accesso personalizzato ai farmaci da parte delle farmacie a favore dei pazienti
La differenza che possa riscontrarsi tra i dati della popolazione pubblicati dall’ISTAT e quelli delle risultanze censuarie del XV censimento non ha alcuna rilevanza giuridica, posto che l’art. 2 comma 2 della l. n. 475/1968 e l'art. 11 comma 2 della l. n. 27/2012 fanno espresso riferimento all’utilizzo dei primi
La realizzazione di uno stallo di sosta dedicato ai clienti della farmacia muniti di autoveicolo non rientra tra gli obblighi dell'Amministrazione relativi all'accessibilità al servizio farmaceutico
Il ricorso proposto contro un atto sostanzialmente confermativo di pianta organica che, per l’individuazione di una zona, si limiti a sostituire al criterio geometrico della precedente (un cerchio) quello toponomastico (perimetro di strade), è inammissibile in mancanza di impugnativa del precedente atto revisionale
Incorre nella causa di esclusione di cui all’art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968 e quindi viene escluso dal concorso straordinario il farmacista che nei dieci anni precedenti abbia trasformato la s.n.c. (di cui era socio al 50%) titolare di farmacia urbana in s.r.l., a nulla rilevando che dopo la trasformazione societaria non vi è stata cessione di quote, atteso che la causa espulsiva si invera con la mera trasformazione da società di persone in società di capitali
È condannato a pagare il risarcimento dei danni per danno emergente (comprovato in giudizio) e lucro cessante (sulla base dei redditi di farmacie similari) il Comune che si rifiuti di riperimetrare la zona in caso di mancanza di locali idonei all’apertura della farmacia, costringendo in tal modo all’inattività la titolare assegnataria
Nel caso in cui un titolare di farmacia rurale chieda di ampliare la propria zona inserendovi due frazioni rurali prive di farmacie, il Comune non può respingere la richiesta adducendo una potenziale sovrabbondanza di assistenza farmaceutica derivante dall’operatività di una parafarmacia in una delle due frazioni.
Nel procedimento di revisione della pianta organica, ove l’Ordine dei farmacisti provinciali abbia reso un parere favorevole alla modifica delle circoscrizioni, segnalando un grave squilibrio a danno della popolazione, il Comune deve motivare in maniera puntuale ed istruita le ragioni della propria decisione contraria qualora confermi la pianta organica vigente.
Lo scopo perseguito dalla riforma operata dalla legge n. 27/2012 non è quello del massimo decentramento delle zone, col rischio di mettere a repentaglio la sopravvivenza economica delle farmacie, ma quello di aumentare l’accessibilità all’assistenza farmaceutica del maggior numero di abitanti possibile
Approfondimenti
Farmacie rurali: non è applicabile il parere del Ministero della Salute del 2018 per il calcolo del fatturato annuo ai fini delle quote di sconto
Ai fini del calcolo del fatturato annuo per gli anni fino al 2018 delle farmacie rurali sussidiate, utile per l'applicazione dello sconto previsto dall'art. 1 comma 40 della legge n. 662/1996, non è applicabile il parere del Ministero della Salute del 22 gennaio 2018 che prevede scomputi