Mercoledì, 30 Aprile 2025
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La farmacia istituita sulla base del solo criterio della distanza, se col passare degli anni sia rimasta soprannumeraria per il mancato aumento della popolazione del Comune, non può ottenere l'allargamento della propria zona ed il trasferimento giacché permane la straordinarietà del suo status
L'esistenza di un cancelletto privato, che funge da ingresso secondario per l'accesso ad una farmacia e posto su una strada nella zona di altro farmacista limitrofo non costituisce violazione della pianta organica giacché deve farsi riferimento all'ingresso principale della farmacia, sito all'interno della zona di pertinenza
Se un ponte spesso congestionato dagli autoveicoli, unica via di transito tra il centro abitato e una frazione posta a circa cinque chilometri, crea problemi di traffico veicolare tali da ostacolare l'assistenza farmaceutica dei cittadini residenti nella frazione, legittimamente il Comune istituisce una sede ex art. 104 TULSS.
La distanza minima dei 3.000 metri dalla farmacia più vicina, stabilita dall'art. 104 TULSS, è derogabile
Il Comune, nel rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una sede gode di ampia discrezionalità e non è tenuto a motivare in merito al soddisfacimento dell'utenza in relazione alla localizzazione, né ad acquisire pareri da ASL e Ordine dei farmacisti
Se il farmacista dispensa un farmaco biologico significativamente più costoso e diverso da quello prescritto dal medico curante, senza peraltro annotare sulla ricetta i motivi di tale sostituzione, correttamente la Commissione farmaceutica dell'ASL addebita al farmacista l'intero prezzo dei medicinali dispensati
La variazione di sessanta AIC richiesta con un'unica istanza e relativa al solo aggiornamento minore della residenza e numero telefonico della persona già autorizzata alla farmacovigilanza, impone non già il pagamento di un unico diritto di tariffa da 660 euro, bensì di tanti diritti di tariffa da 660 euro quante sono le AIC da variare
Incorre nel divieto di cui all'art. 12 comma 4 della l. n. 475/1968 e decade dalla titolarità della sede vinta a concorso la farmacista che, nei dieci anni precedenti, abbia donato alla propria figlia il proprio 40% delle quote di una s.n.c.
Novità in merito al cannabidiolo ottenuto dagli estratti di cannabis
Una nota del Sindaco, da cui si ricava la volontà di rinnovare al privato aggiudicatario il contratto di servizio di gestione della farmacia comunale, ha il semplice valore di interlocuzione nelle trattative per il rinnovo, non spettando al Sindaco alcun potere di rinnovo
La cd. “ proroga Covid” è una misura di favore per le Amministrazioni ai fini del rilascio di atti o certificazioni, ma non ha l'effetto di congelare il potere decisionale del Comune in ordine al diniego di rinnovo del contratto di servizio di gestione della farmacia comunale
Approfondimenti
È esclusa dal concorso la concorrente che nei dieci anni precedenti ha ceduto l' 1% di una s.a.s di cui era socia accomandante
La percentuale della quota o la qualità assunta dal socio all’interno della società di persone sono fattori ininfluenti: è la cessione della quota che rientra nella preclusione di cui all’art. 12 comma 4 della l. n. 475/68 e che quindi, conseguentemente, comporta l’esclusione dal concorso