Giovedì, 1 Maggio 2025
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Legittimamente l’AGCM ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di oltre tre milioni e mezzo di euro per abuso di posizione dominante ad una società farmaceutica che ha applicato un prezzo eccessivamente oneroso per il proprio farmaco orfano nel corso ed all’esito delle negoziazioni con AIFA
L’asserita differenza di tipologia di rilascio modificato tra due farmaci (uno pHdipendente, l’altro pHtempo dipendente) non rileva ai fini dell’equivalenza che risulti dall’applicazione delle norme legislative e regolamentari che disciplinano l’inserimento nella lista di trasparenza
La società farmaceutica che, nell’ambito di un procedimento per la rinegoziazione del prezzo del proprio farmaco inserito in fascia A, chieda copia di tutti gli atti del procedimento, comprensivi di pareri del CTS e del CPR, non ha diritto a conoscere i dati relativi ai farmaci comparatori atteso che trattasi di dati commerciali inerenti gli sconti confidenziali sul prezzo apportati in occasione delle gare pubbliche, coperti come tali da riservatezza ai sensi del d. lgs. n. 30/2005
Va sospeso nell’efficacia il provvedimento comunale di chiusura dell’esercizio farmaceutico e di divieto immediato di prosecuzione dell’attività a causa della rilevata realizzazione di locali abusivi (chiusura veranda e ufficio), atteso che l’attività può continuare ad essere svolta nella parte restante dell’immobile, ove vi sono locali conformi al titolo edilizio.
I titolari delle farmacie limitrofe non hanno titolo per impugnare l’assegnazione della sede ad un farmacista vincitore del concorso straordinario che, titolare di quote di una SAS urbana acquistate nelle more del concorso, le abbia cedute nell’imminenza dell’assegnazione.
L’interesse a ricorrere da parte dei farmacisti titolari di sedi limitrofe va circoscritto soltanto all’atto con cui viene istituita e zonizzata una sede farmaceutica, restando del tutto irrilevante il successivo atto di assegnazione della stessa qualora non vi sia stata la tempestiva impugnazione dell’istituzione.
Il ricorso dei titolari delle farmacie avverso l’assegnazione ad un concorrente del concorso straordinario è inammissibile atteso che alcuna utilità verrebbe ricavata dai titolari poiché la sede vacante sarebbe comunque assegnata ad altro partecipante che segue in graduatoria
Il trasferimento della farmacia all’interno della zona assegnata nella pianta organica è tendenzialmente libero se la nuova ubicazione avviene ad oltre duecento metri di distanza dalle farmacie più vicine e, in primo luogo, se vengono meglio garantite le esigenze della popolazione
Qualora un’azienda titolare di AIC di un medicinale innovativo rinunci al beneficio economico della sospensione delle riduzioni di legge sul prezzo del farmaco indicate nelle determine AIFA del 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006, le spetta l’ammissione al meccanismo del payback
L’avvenuta estromissione di un farmaco di fascia H dal PTR della Regione Sardegna, alla luce dell’indicazione del PTR secondo cui possono essere prescritti farmaci non inseriti nello stesso, non può assurgere a “decisione” determinante un divieto prescrittivo, ma deve intendersi più propriamente come “raccomandazione” al medico prescrittore
I titolari delle farmacie concorrenti già operative sul territorio, anche ove non abbiano a suo tempo impugnato l’atto istitutivo della farmacia di nuova istituzione, possono comunque impugnare il provvedimento di assegnazione della stessa nel caso in cui lo ritengano illegittimo per vizi propri
Approfondimenti
La farmacia divenuta soprannumeraria per perdita del quorum ed ancora vacante: si alla sopprimibilità, ma senza automatismo
La diminuzione della popolazione, tale da far venir meno il quorum istitutivo, consente al Comune in sede di revisione di pianta organica la soppressione della farmacia soprannumeraria e ancora vacante se la stessa non sia essenziale ad assicurare un’equa distribuzione sul territorio dell’assistenza farmaceutica
Nel giudizio per silenzio inadempimento, relativo all’obbligo di adottare una nuova pianta organica farmaceutica biennale, il Giudice può condannare l’Amministrazione ad adottare l’atto revisionale ma non può ordinarle di applicare un parametro normativo “non vincolante”, posto che tale atto revisionale ha carattere eminentemente discrezionale nel suo contenuto.
La permanenza, nella zona assegnata alla sede divenuta soprannumeraria per perdita del quorum, ed ancora vacante, di oltre settemila cittadini può indurre il Comune a non sopprimere la detta sede per perseguire l’interesse generale alla fruizione di un adeguato servizio farmaceutico nell’ambito territoriale comunale
La richiesta dei pareri all’ASL ed all’Ordine dei Farmacisti provinciale, una volta effettuata, consente al Comune di deliberare definitivamente se tali pareri non vengono forniti