Domenica, 25 Ottobre 2026
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Il TAR Perugia obbliga un'ASL umbra a rilasciare al medico sanzionato copia dei documenti da cui risulti: a) il tetto di spesa farmaceutica per ciascun medico di medicina generale, b) l'indice di calcolo del cd. “dato pesato” dei pazienti di ciascun medico (cosiddetti “assistiti pesati, ovvero il numero di pazienti “anziani”) da cui consegue, in rapporto alla spesa totale prescrittiva di ciascun medico, la sua spesa pro capite, e l'eventuale rispetto sotto tale profilo, dell’appropriatezza prescrittiva, c) i dati di spesa pro-capite dei medici di medicina generale della stessa ASL per prescrizioni farmaceutiche in relazione al numero dei pazienti (con omissione dei nominativi)
Ancora una volta il Giudice amministrativo respinge un'istanza cautelare volta a bloccare l'attivazione di una sede farmaceutica (in questo caso assegnata al Comune, che ha esercitato la prelazione) segnalando che, ai fini dell'ottenimento della misura cautelare, il titolare privato ricorrente deve evidenziare un danno connotato da gravità ed irreparabilità
Il TAR Perugia conferma l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui in sede cautelare, ai fini dell'ottenimento di una misura cautelare volta a bloccare l'apertura di una nuova sede farmaceutica, è da ritenersi insufficiente il richiamo al danno patrimoniale conseguente allo sviamento di clientela
Il TAR Napoli affronta in maniera estremamente puntuale svariate problematiche giuridiche: la rilevanza della pubblicazione delle delibere sul sito istituzionale della Regione, l'interesse qualificato del titolare limitrofo ad impugnare la proroga dell'apertura della farmacia rilasciata ai vincitori di concorso, l'interesse qualificato del titolare all'impugnazione della modifica della pianta organica, l'indispensabilità della richiesta dei pareri ad ASL ed Ordine in caso di modifica della pianta organica ed, infine, l'esigenza di una puntuale previa istruttoria da parte del Comune in caso di riperimetrazione per mancanza di locali idonei
La Regione Liguria dirama una nota contenente i termini e le condizioni per la richiesta dei contributi da parte delle farmacie disagiate che dichiarano un volume d'affari ai fini IVA non superiore a 150.000 euro
Il TAR Roma, confermando l'orientamento giurisprudenziale in fase cautelare decisamente maggioritario, reputa insufficiente l'asserzione di un danno economico derivante dall'apertura della nuova sede quale presupposto per la richiesta di concessione di una misura cautelare volta a bloccare l'efficacia della nuova pianta organica
I lavori relativi alla realizzazione di una corsia preferenziale, con i conseguenti disagi alla circolazione stradale ed i pregiudizi allo svolgimento dell'attività delle farmacie, in caso di impugnazione degli stessi da parte del farmacista, consentono il sindacato del Giudice amministrativo, in ordine al bilanciamento degli interessi contrapposti, limitatamente alla manifesta irragionevolezza
L'art. 1 comma 4 bis del d.l. n. 536/1996 va letto in combinato disposto con l'art. 2 comma 1 del d.l. n. 23/1998, il che comporta che occorrono i risultati di studi clinici di fase seconda per l'inserimento di un farmaco, da parte dell'AIFA, nell'apposito elenco dei farmaci a totale carico del SSN per indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata
Prima di respingere definitivamente un'istanza di inserimento di un farmaco in lista di trasparenza l'AIFA ha l'obbligo, a pena di illegittimità del proprio diniego, di effettuare la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis l. n. 241/'90 nel rispetto delle garanzie partecipative a favore dell'azienda farmaceutica
Approfondimenti
Riduzione del prezzo di rimborso del farmaco ex art. 48 comma 5 lett. c) d.l. n. 269/2003: l'intervento preventivo (e non correttivo) comporta il risarcimento dei danni
Nel 2006 l'AIFA ridusse il prezzo di rimborso di alcuni farmaci preventivamente (e non in senso correttivo) e dopo circa venti anni arriva la sentenza di condanna a risarcire i danni alle aziende farmaceutiche: alla data di adozione dell'atto non esisteva una situazione di obiettiva incertezza sull'interpretazione della norma tale da giustificare il comportamento tenuto